Cosa si chiede:
Per evitare la procedura di infrazione e la relativa consistente multa, lo Stato Italiano, ha introdotto dal 17.09.24 una
norma (Decreto legge «anti infrazioni» 16/09/2024, n. 131 art. 12) che prevede un risarcimento da 4 a 24 mesi a
favore di chi ha avuto più di 3 contratti consecutivi a tempo determinato, affidando ai giudici la discrezionalità di
valutare caso per caso l'entità dell'indennizzo.
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Termini di prescrizione:
5 anni che si interrompono con l'invio della diffida
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Da produrre:
- mail e numero di telefono
- stato matricolare (da richiedere alla segreteria della propria scuola di servizio)
- copia della diffida inviata con ricevuta di ritorno della raccomandata/pec
- copia della carta di identità e del codice fiscale
Nota bene: se il download della diffida non si avvia cliccando direttamente sul link, a seconda del
browser utilizzato, è possibile scaricarla facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando l'opzione 'Salva link
con nome...'. La diffida riporta già in alto a destra l'indirizzo del MIM a cui spedirla.
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Chi lo può richiedere?
Insegnanti in servizio (a tempo determinato o indeterminato) e iscritti al Sindacato Gilda degli Insegnanti che hanno avuto più di 3 contratti consecutivi a tempo determinato (pertanto almeno 4 contratti consecutivi).
Per poter fare ricorso e avere un'indennizzo gli anni scolastici dopo il terzo devono ricadere all'interno degli ultimi 5 anni scolastici.
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ESEMPIO
Siamo alla fine dell'anno scolastico 24/25 pertanto gli ultimi 5 anni scolastici sono i seguenti:
- 24/25
- 23/24
- 22/23
- 21/22
- 20/21
Se un docente ha avuto 5 anni di contratti consecutivi al 30/08 o al 30/06 negli anni scolastici 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23 gli anni dopo il terzo contratto (21/22 e 22/23) rientrano negli ultimi 5 anni scolastici di riferimento pertanto il docente può fare ricorso.
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Come richiedere le informazioni
Inserisci la tua mail sotto e premi il pulsante "INVIA ISTRUZIONI" per ricevere la mail con tutte le istruzioni per istituire il ricorso ABUSO DELLA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE:
Mail non inserita
Il valore inserito non è una e-mail.
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