Guida alla
mobilità 2020/21
a cura di
Alberto Barbisan
per la
Gilda degli Insegnanti di Treviso

Download contratto CCNI mobilità triennio 19/20 - 20/21 - 21/22.pdf


Download dei modelli delle domande di mobilità da presentare in forma cartacea per i perdenti posto:


Consigliamo a tutti i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata (cioè i perdenti posto) di presentare la domanda di trasferimento indicando come prima sede la scuola dove hanno perso il posto, anche se nella domanda d'ufficio o condizionata sono stati soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto così mantengono, per un ottennio, il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità.

- Allegato d -
L'allegato D è differente a seconda dell'ordine di grado per cui faccio la domanda di mobilità
CHI FA DOMANDA PER LA SCUOLA PRIMARIA / INFANZIA DEVE COMPILARE L'ALLEGATO QUI SOTTO CHI FA DOMANDA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DEVE COMPILARE L'ALLEGATO QUI SOTTO
"ALLEGATO D" PER PRIMARIA / INFANZIA - "ALLEGATO D" PER SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO -

- Allegato f -
Allegato F -
Dichiarazione di servizio continuativo: solo per chi ha almeno 3 anni di ruolo continuativo nella stessa scuola (escluso l'anno in corso 19/20). Per quanto riguarda i neoimmessi in ruolo si deve fare questa distinzione:
  • per i neoimmessi in ruolo da concorso e da GAE a partire dall'a.s. 15/16 (incluso 15/16) il primo anno di prova vale ai fini della continuità perchè avevano un contratto triennale ed anche se erano associati ad un ambito territoriale (che ora non esiste più) devono considerare la continuità nella scuola dove hanno iniziato a lavorare. Diventa ovvio che chi è stato messo in ruolo negli a.s. 17/18 e 18/19 non deve compilare l'allegato F perchè non ha i 3 anni di continuità sulla sede. I neoimmessi in ruolo prima dell’a.s. 17/18 (17/18 escluso): possono avere 3 o più anni di continuità sempre che non si siano trasferiti e devono fare l'allegato F.
  • per i neoimmessi in ruolo da concorso e da GAE prima dell'a.s. 15/16 (escluso 15/16) il primo anno di prova non vale ai fini del calcolo della continuità. Devono essere considerati solo gli anni successivi al primo.
NOTA BENE: gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali) a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell'ottennio.
In figura sotto si riportano alcuni esempi. Nei casi considerati in figura sotto bisogna evidenziare il fatto che comunque chi è immesso in ruolo da concorso non può fare domanda di mobilità se non ha superato il vincolo triennale/quinquennale che ha sul suo contratto. Diverso è il caso di chi è immesso in ruolo tramite GAE perchè può fare domanda di mobilità anche se è in anno di prova ma non può fare domanda di passaggio di ruolo o di cattedra proprio perchè deve ancora superare l'anno di prova. Questo vale anche per i neoimmessi in ruolo nell'a.s. 19/20 tramite GAE.



- Allegato f/1 -
Allegato F/1 -
Dichiarazione di servizio continuativo per inglese come specializzato o specialista nella scuola primaria: deve farlo solo chi insegna inglese nella primaria come specialista o specializzato da almeno 3 anni continuativi (l'anno in corso e l'anno di prova non si contano)

- dichiarazione punteggio aggiuntivo -
DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO -
Per i docenti di ruolo che non hanno presentato per un triennio continuativo, compreso tra la.s. 2000/2001 e la.s. 2007/2008, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell'ambito della provincia di titolarità.
ATTenzione : questo punteggio aggiuntivo di 10 punti è riconosciuto come"una tantum" quindi se ne avrete già usufruito in passato non potete più dichiararlo/utilizzarlo.
NOTA bene: si ricorda che l'anno di prova non viene considerato. In figura sotto sono considerati alcuni esempi.


- dichiarazione di utilizzazione in classe di concorso -
dichiarazione di utilizzazione in classe di concorso -
Per i docenti che sono utilizzati in un'altra classe di concorso

- dichiarazione titoli posseduti -
dichiarazione titoli posseduti -
La devono fare tutti

- dichiarazione titolo di sostegno -
dichiarazione titolo di sostegno -
Per chi possiede la specializzazione sul sostegno e chiede di spostarsi su un posto di sostegno. Se avete finito il qunqennio obbligatorio sul sostegno e chiedete di andare al posto comune alllora questa dichiarazione non serve.
Come si conteggia il VINCOLO QUINQENNALE: il quinquennio si conteggia a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui il docente ottiene il movimento sul sostegno da posto comune/materia. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l’anno scolastico in corso.

- dichiarazione titolo per insegnamento lingua inglese nella primaria -
dichiarazione titolo per insegnamento lingua inglese nella primaria -
Per per i docenti di scuola primaria che insegnano inglese o che vogliono spostarsi da posto comune a lingua

- dichiarazione possesso abilitazione specifica -
dichiarazione possesso abilitazione specifica -
Solo chi fa domanda di passaggio di ruolo (passaggio ad una classe di concorso di insegnamento di un altro ordine o grado di istruzione) o passaggio di cattedra (passaggio da una classe di concorso ad una altra all'interno dello stesso ordine di grado) deve allegare questa dichiarazione

- dichiarazione esigenze di famiglia -
Deve essere fatto da chi ha dei figli non oltre i 18 anni anche se non chiede nessun tipo di ricongiungimento perchè in questo modulo vengono dichiarati i figli.
quando segnare il ricongiungimento al coniuge (o parte dell'unione civile)
(La residenza del coniuge deve essere anteriore di 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale della mobilità)
quando segnare il ricongiungimento ai genitori o ai figli
(La residenza del genitore o del figlio deve essere anteriore di 3 mesi dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale della mobilità)
Chi è coniugato/a può chiedere solo l'avvicinamento al coniuge e non ai genitori o figliPuò essere chiesto solo da docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale
NOTA BENE : a differenza dell'assegnazione provvisoria nella quale la scelta di ricongiungimento spetta al docente (che la effettuerà indifferentemente per il coniuge o il figlio o il genitore o il convivente), nei trasferimenti il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà richiedere solo se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale (cosa che dovrà risultare chiaramente nell'autocertificazione allegata). Inoltre, non è previsto in nessun caso il ricongiungimento al convivente.
dichiarazione esigenze di famiglia -
Per chi chiede il ricongiungimento a genitori, figli o coniuge e per chi ha dei figli di età non superiore ai 18 fino alla data del 31/12/2020

- dichiarazione di residenza anagrafica -
dichiarazione di residenza anagrafica -
Per chi deve ricongiungersi a genitori e/o coniuge.
NOTA BENE Deve essere fatta e firmata dal genitore e/o coniuge con allegata la carta di identità della persona dichiarante (in questo caso genitore e/o coniuge).

- dichiarazioni per chi usufruisce della legge 104 -
Chi usufruisce della 104 deve presentare i seguenti certificati/dichiarazioni:
dichiarazioni legge 104 -
dichiarazione fratelli sorelle legge 104 -
dichiarazione coniuge che non può assistere -
Allegate anche la certificazione medica 104



OSSERVAZIONI

  • L'anno scolastico in corso (19/20) non deve essere valutato/contato
  • IMPORTANTE (vedere art.2 comma 2 CCNI mobilità): QUANDO SI APPLICA IL VINCOLO TRIENNALE A SEGUITO DI MOBILITÀ E quando non si applica.
    Sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale i docenti che ottengono trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo su una delle seguenti preferenze richieste:
    • specifica scuola , sia nella provincia di titolarità che in altra provincia, richiesta con preferenza analitica (su scuola specifica cioè esprimendo il codice della scuola)
    • scuola ubicata nel comune di titolarità richiesto con preferenza sintetica (esprimendo il codice del distretto, comune o provincia). Con le preferenze sintetiche vengono chieste indistintamente tutte le scuole presenti nella singola preferenza sintetica, senza indicare alcun ordine di priorità tra queste
    Non sono sottoposti al vincolo triennale nei seguenti casi:
    • i docenti che hanno partecipato alla mobilità volontaria, ottenendo il trasferimento o passaggio richiesto con preferenza sintetica (hanno espresso il codice del coumne, distretto o provincia) su comune diverso da quello di titolarità.
    • docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell?art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
    • docenti trasferiti d?ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto mantengono, per un ottennio, il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità
  • Nel computo dell'anzianità di servizio alla voce numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1) deve essere considerato anche il servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza di almeno 180 gg. (anche se in diverso ruolo rispetto a quello di appartenenza);
  • Nel numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo bisogna considerare:
    1. il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica;
    2. il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
    3. gli anni svolti con servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.
    4. il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali.
    5. il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.
  • Quali servizi non sono riconosciuti?
    • Il doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;
    • Il servizio prestato nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:
      1. fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
      2. nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali
      3. nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)